Lucia Ambrosio / 16 November 2017 / Marchio / 1004

Il “logo vacchetta”

Nullità del marchio italiano

Il caso in esame riguarda la vicenda processuale che ha avuto quale oggetto i marchi collettivi di titolarità della associazione UNIC – Unione Nazionale Industria Conciaria.

In particolare si tratta dei marchi formati dal “logo vacchetta” sia singolarmente considerato che in combinazione con espressioni quali “vera pelle”, ”vero cuoio” o, ancora, “vero cuoio italiano”, “vera pelle italiana”, “cuoio tradizionale ad alta qualità”.

La vicenda ha avuto inizio nel 2009 su iniziativa di associazioni francesi attive nel settore calzaturiero e, in generale, della pelletteria . Queste associazioni di categoria insistevano perché fosse dichiarata la nullità e/o decadenza dei suindicati marchi.
L’azione legale nasceva a seguito dei blocchi doganali e dei sequestri della merce (proveniente dall'estero e contrassegnata dal logo della vacchetta) a cui erano state soggette le imprese che non avevano aderito ai contratti di licenza dei segni in questione, promossi dalla UNIC. Tali contratti, neanche a dirlo, avevano natura onerosa.

Si comprende, quindi, anche quale fosse la finalità dell’azione instaurata, fortemente legata allo scopo di far valere la nullità anche dei detti contratti.
In effetti, le associazioni francesi si battevano perché venissero rispettate le norme in materia di libera concorrenza.
Si può segnalare che, fino a questo momento, nel giudizio, ha avuto la peggio l’Unione Nazionale Industria Conciaria in quanto, sia in primo che in secondo grado, è stata dichiarata la nullità del marchio collettivo costituito dal “ logo vacchetta”.

La motivazione è basata tanto sulla carenza del requisito di novità (essendone stata provata la diffusione, a livello internazionale, a partire dalla fine del 1800) tanto sulla contrarietà alla legge per incompatibilità del monopolio di UNIC rispetto alla normativa europea in materia di etichettatura delle calzature (Dir. 94/11/CE).

In particolare, tale direttiva, nel disciplinare a livello europeo le modalità di etichettatura delle calzature, stabilisce dei simboli capaci di identificare i materiali per realizzare tali prodotti (per i prodotti in pelle si tratta della forma stilizzata della pelle di animale) e obbliga all'applicazione di un simbolo in maniera esattamente sovrapponibile al marchio di UNIC (“logo vacchetta ”) per identificare i prodotti in pelle.

Si è accertata, quindi, l’illiceità dell’attività promossa dalla associazione UNIC atta ad impedire il libero utilizzo sul territorio italiano del “logo vacchetta”.
Corre l’obbligo di segnalare, però, che la UNIC ha proposto ricorso per Cassazione.

Daniela Cola