Daniela Cola / 16 November 2017 / Marchio / 1449

 

CONTRAFFAZIONE SU BANCARELLE
Non punibilità per tenuità del fatto

Tante volte ci imbattiamo, anche nella nostra stessa città, in bancarelle su cui viene esposta, da venditori ambulanti, merce contraffatta. Ci siamo mai chiesti se si tratta di un reato punibile?
Ricordiamo che, secondo quanto disciplinato dal codice penale, ai fini della configurazione del reato di contraffazione non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione.
La questione, però, non è affatto semplice e gli aspetti da prendere in considerazione sono svariati.
Del caso in esame si occupa, in particolare, una recente sentenza della Corte di Cassazione, che, ovviamente, giunge al termine di una vicenda processuale che è stata analizzata sia in primo che in secondo grado ma con differenti conclusioni.
All’origine di tutto c’è un verbale della polizia in cui, sulla base di due premesse essenziali ossia la vendita dei capi di abbigliamento e la presenza di marchi contraffatti, si evidenziava che, nel caso di specie, si configurava il reato di cui all’art. 474 del Codice penale.
Il ricorrente è un uomo di origini senegalesi che, a seguito della decisione di condanna della Corte di Appello, in riforma alla sentenza del tribunale, ricorre in Cassazione per far valere la tenuità del fatto.
Più precisamente, la sentenza della Corte, n. 48109 del 18 ottobre 2017, accoglie il ricorso ed annulla con rinvio la sentenza impugnata in quanto ritiene fondata la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto trattandosi, nel caso, di comportamento non abituale del cittadino extracomunitario.
Pur ritenendo irrilevante l’eccezione di “grossolanità della contraffazione” (trattandosi di reato di pericolo, infatti, lo stesso si configura a prescindere dall’inganno), tuttavia, la Cassazione ritiene meritevole di accoglimento l’opposizione in merito alla particolare tenuità del fatto che esclude la punibilità ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.

L’art. 131-bis del Codice penale prevede infatti, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a 5 anni, la non punibilità nei casi in cui il reato sia particolarmente lieve e abbia conseguenze esigue. Questo, beninteso, se il comportamento non è abituale e se il colpevole non è considerato un delinquente professionale. Ed è proprio questo il caso del cittadino extracomunitario ricorso in Cassazione: la grossolanità della contraffazione dei capi di abbigliamento integra comunque, come si è visto, il reato, ma allo stesso tempo lo rende sufficientemente lieve nelle circostanze da non permetterne la punibilità è visto assolvere perché il Giudice investito Il tribunale di primo grado aveva però assolto il venditore, sostanzialmente non prestando attenzione alle caratteristiche oggettive dei capi di abbigliamento in questione e dichiarando che il fatto non sussisteva. La Corte d’Appello, invece, avendo esaminato con attenzione il verbale di sequestro, aveva giudicato l’uomo responsabile del reato di cui all’art. 474 del Codice penale: commercio di prodotti contraffatti.

Vendita di merce contraffatta: quando è punibile?
Interessante sentenza dalla Corte di Cassazione: la vendita su bancarelle di capi di abbigliamento con marchi contraffatti è reato anche quando la grossolanità dell’imitazione sia chiara ed evidente. Tuttavia, in alcuni casi il reato può non essere punibile se interviene la particolare tenuità del fatto. È quanto deciso dalla quinta sezione penale della Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 48109 del 18 ottobre 2017, che ha parzialmente accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario.

Reato il commercio di prodotti contraffatti
Il caso giunto all’attenzione della Cassazione era all’apparenza molto semplice, e soprattutto molto comune in numerose città italiane: un venditore ambulante, con tanto di bancarella al lato della strada, era stato colto dalla Polizia mentre esponeva vestiti e altri capi di abbigliamento che presentavano un marchio “stampigliato” diverso da quello originale, e ovviamente a un prezzo molto minore. Si trattava, insomma, di capi contraffatti.
Il tribunale di primo grado aveva però assolto il venditore, sostanzialmente non prestando attenzione alle caratteristiche oggettive dei capi di abbigliamento in questione e dichiarando che il fatto non sussisteva. La Corte d’Appello, invece, avendo esaminato con attenzione il verbale di sequestro, aveva giudicato l’uomo responsabile del reato di cui all’art. 474 del Codice penale: commercio di prodotti contraffatti.

Reato anche se l’imitazione è grossolana
L’uomo ha però proposto ricorso per Cassazione sulla base di alcuni motivi. Innanzitutto, sosteneva il ricorrente che la diversa decisione della Corte d’Appello rispetto al tribunale di primo grado dava troppo valore alle dichiarazioni degli agenti senza preoccuparsi di rinnovare l’istruzione dibattimentale. In realtà, la Cassazione fa notare come il giudice di appello abbia semplicemente valorizzato i contenuti conoscitivi di quanto già presente nel verbale della polizia: i marchi erano effettivamente contraffatti e il ricorrente li stava vendendo, dunque è senza dubbio integrato il reato di cui all’art. 474 del Codice penale.
Né può essere accolta l’opposizione del venditore in merito alla grossolanità della contraffazione, che a detta del ricorrente renderebbe impossibile il reato in questione. La Suprema Corte specifica infatti che il reato di vendita di prodotti contraffatti si configura a prescindere dal fatto che i clienti siano o meno tratti in ingannodall’abilità nel riprodurre i marchi originali.


La particolare tenuità del fatto
Coglie invece nel segno l’opposizione in merito alla particolare tenuità del fatto in questione. L’art. 131-bis del Codice penale prevede infatti, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a 5 anni, la non punibilità nei casi in cui il reato sia particolarmente lieve e abbia conseguenze esigue. Questo, beninteso, se il comportamento non è abituale e se il colpevole non è considerato un delinquente professionale. Ed è proprio questo il caso del cittadino extracomunitario ricorso in Cassazione: la grossolanità della contraffazione dei capi di abbigliamento integra comunque, come si è visto, il reato, ma allo stesso tempo lo rende sufficientemente lieve nelle circostanze da non permetterne la punibilità.

Daniela Cola